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Giordano Bruno: la denuncia e la sentenza
Testi originali d’epoca
15 ottobre 2000
c1
Giulia Grassi
No
dalla prima delle tre denunce scritte da Giovanni Mocenigo contro Giordano Bruno
"Venezia, 23 maggio 1592. Giovanni Mocenigo all'Inquisitore di Venezia… Denuncio, per obbligo della mia coscienza e per ordine del mio confessore, di aver sentito dire a Giordano Bruno che è bestemmia grande quella dei cattolici di dire che il pane diventa carne; che lui è nemico della Messa; che nessuna religione gli piace; che Cristo fu un tristo figuro; e che faceva miracoli apparenti; e ch'era un mago. Ha detto che la Vergine non può aver partorito; che la nostra fede cattolica è tutta piena di bestemmie contro la maestà di Dio; che bisognerebbe togliere la parola e i soldi ai frati perché imbrattano il mondo; che sono tutti asini; e che le nostre opinioni sono dottrine da asini... Di tutto questo ho voluto dar conto a Voi Padre Molto Reverendo perché giudichi del fatto, secondo prudenza e secondo la vostra santa mente...."
dalla Sentenza, emessa dal tribunale dell'Inquisizione l'8 febbraio 1600
"Invocato dunque il nome di Nostro Signore Gesù Christo et della sua gloriosissima Madre sempre vergine Maria, nella causa et cause predette al presente vertenti in questo Santo Offitio tra il reverendo Giulio Monterentii, dottore di leggi, procurator fiscale di detto Santo Offitio, da una parte, et te fra Giordano Bruno predetto, reo inquisito, processato, colpevole, impenitente, ostinato et pertinace ritrovato, dall'altra parte: per questa nostra difinitiva sententia, quale di conseglio et parere de' reverendi padri maestri di sacra theologia et dottori dell'una et l'altra legge, nostri consultori, proferimo in questi scritti, dicemo, pronuntiamo, sententiamo et dichiaramo te, fra Giordano Bruno predetto, essere heretico impenitente, pertinace [et ostinato], et perciò essere incorso in tutte le censure ecclesiastiche et pene [dalli sacri] Canoni, leggi et constitutioni, così generali come [particolari, a] tali heretici confessi, impenitenti, pertinaci et ostinati imposte; et come tale te degradiamo verbalmente et dechiaramo dover esser degradato, si come ordiniamo et comandiamo che sii attualmente degradato da tutti gl'ordini ecclesiastici maggiori et minori quali sei constituito, secondo l’ordine dei sacri Canoni; et dover essere scacciato, si come ti scacciamo, dal foro nostro ecclesiastico et dalla nostra santa et immaculata Chiesa, della cui misericordia ti sei reso indegno; et dover esser rilasciato alla Corte secolare, si come ti rilasciamo alla Corte di voi monsignor Governatore di Roma qui presente. per punirti delle debite pene, pregandolo però efficacemente che voglia mitigare il rigore delle leggi circa la pena della tua persona, che sia senza pericolo di morte o mutilatione di membro. Di più, condanniamo, riprobamo et prohibemo tutti gli sopra detti et altri tuoi libri et scritti come heretici et erronei et continenti molte heresie et errori, ordinando che tutti quelli che sin'hora si son havuti, et per l’ avenire verranno in mano del Santo Offitio siano publicamente guasti et abbrugiati nella piazza di san Pietro, avanti le scale, et come tali che siano posti nell’ Indice de libri prohibiti, si come ordiniamo che si facci. Et così dicemo, pronuntiamo, sententiamo, dechiaramo, degradiamo, commandiamo et ordiniamo, scacciamo et rilasciamo et preghiamo in questo et in ogni altro meglior modo et forma che di ragione potemo et dovemo".
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